Linee guida riguardanti la realizzazione di accordi organici tra i percorsi di istruzione.

Nel S.O. n. 59 della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1 marzo 2011 è pubblicato il Decreto 18 gennaio 2011 del Ministro dell’Istruzione contenente le “Linee guida, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale”.

Ritenuto necessario definire le linee guida previste all’art. 13, comma 1-quinquies della legge n. 40/2007, anche ll luce dell’articolo 2, comma e3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 8u7/2010, che prevede che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomati professionali previsti all’art. 17, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 226/05, inclusi in un apposito repertorio nazionale, il Ministro dell’istruzione ha emanato il seguente decreto:
“1. Ai sensi dell’articolo 13. comma 1-quinquies del decreto – legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono adottate le linee guida di cui all’allegato A dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010, repertorio atti n. 129/CU, che fanno parte integrante del presente decreto, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.

La prima attuazione delle linee guida di cui all’articolo 1 è oggetto di specifici accordi territoriali tra i competenti Assessorati delle Regioni e gli Uffici scolastici regionali.

(LG-FF)

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