Lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 37/19 dell’11 febbraio 2011 è pubblicata la Decisione 2011/92/UE della Commissione del 10 febbraio 2011 che introduce il questionario da utilizzare ai fini della prima relazione relativa all’attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Coniglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

L’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, stabilisce che ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione della citata direttiva sullo stoccaggio geologico del biossido di carbonio, compreso il registro di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b).

L’articolo 27, paragrafo 1; della stessa direttiva prevede che la relazione sia predisposta sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE.
Ai fini della prima relazione concernente l’applicazione della direttiva 2009/31/CE – che dovrà essere trasmessa alla Commissione europea entro il 30 giugno 2011 – gli Stati membri utilizzano il questionario riportato in allegato alla presente decisione.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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