Locali destinati ad uffici: regola tecnica di prevenzione incendi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006 è pubblicato il Decreto 22 febbraio 2006 del Ministro dell’Interno recante “ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”

Il Decreto ministeriale del 22 febbraio 2006 stabilisce regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di uffici destinati ad ospitare più di 25 persone.Sono esclusi da tale provvedimento gli “ uffici di controllo e gestione diretta connessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali”.
Il Decreto del Ministro dell’Interno dispone che i locali destinati ad uffici devono essere realizzati e gestiti in modo da:
-minimizzare le cause d’incendio;
-garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
-limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;
-limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
-assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
-garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
La regola tecnica – dettagliata nell’allegato al decreto – si applica sia agli uffici di nuova costruzione, sia a quelli esistenti oggetto di adattamento o ristrutturazione.
Il provvedimento ministeriale entra in vigore il 3 aprile 2006, ma sono previste deroghe da richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per i locali fino a 500 addetti che presentino caratteristiche tali da rendere oggettivamente difficile l’adeguamento completo ed immediato alle nuove norme.

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