ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19
L’Ordinanza regionale integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020 con disposizioni valide fino al 31 maggio 2020.
Dal 18 maggio è possibile spostarsi all’interno del territorio regionale e non è più necessaria l’autocertificazione. Sono inoltre consentiti gli spostamenti verso le seconde case o per raggiungere le proprie imbarcazioni e vengono eliminate le limitazioni alla navigazione lacuale e fluviale.
Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire un’autocertificazione.
L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.
Non sono invece consentite le attività, neanche all’aperto, di piscine e palestre.
Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida INAILl, in modo da assicurare livelli adeguati di protezione per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
L’Ordinanza Regionale n. 547 prevede, fino al 31 maggio, ulteriori prescrizioni e raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui l’obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.
La misurazione della temperatura dei clienti/utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto.
L’Ordinanza Regionale prevede ulteriori specifiche indicazioni per:
– la riapertura di musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e molte altre attività commerciali;
– la ripresa delle funzioni religiose;
– la ripresa delle esperienze formative di tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistono le restrizioni all’esercizio dell’attività;
– l’apertura allo svolgimento delle attività di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree attrezzate, anche mediante addestratori e centri cinofili;
– consentito lo svolgimento dei censimenti e dei piani di controllo della fauna selvatica, secondo quanto previsto dalla l.r. 26/1993.