Maggiori misure di sicurezza in luoghi di lavoro particolarmente rischiosi.

Il Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 ha esaminato uno schema di Regolamento, proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che introduce misure di tutela della sicurezza dei lavoratori che svolgono la propria attività in luoghi sospetto di inquinamento o particolarmente rischiosi, quali cisterne, silos, cunicoli.

Questi ultimi sono gli ambienti “confinati” (la cui regolamentazione è contenuta nel D.Lgs. 81/2008), cioè quelli abbastanza ampi da permettere l’ingresso di un lavoratore per un compito specifico, ma privi delle normali caratteristiche che consentono l’attività lavorativa, in quanto contengono sostanze che, singole o combinate, hanno carattere tossico. Si tratta, quindi, di luoghi che possono diventare molto pericolosi, se non sono rispettate tutte le procedure di sicurezza.

Il Decreto del Presidente della Repubblica (vedi link) per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni il 20 aprile 2011, ha tra i suoi obiettivi quello di impedire che in luoghi così pericolosi possano operare persone non adeguatamente formate o, comunque, non a conoscenza dei rischi presenti.

Tra le misure del D.P.R.:
– imposizione, alle imprese e ai lavoratori autonomi, che svolgano attività negli ambienti confinati, in aggiunta agli obblighi già gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell’obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento, anche per il datore di lavoro, sui rischi degli ambienti confinati e sulle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che i n tali contesti debbono applicarsi;
– imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell’obbligo di possedere dispositivi di protezione come maschere protettiva. Imbracature, rilevatori di gas, respiratori e dell’obbligo di predisporre il necessario addestramento;
– applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma anche nei confronti delle eventuali imprese subappaltatrici,
– Obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in “ambienti confinati”, assunta con contratti di lavoro subordinati o con altri contratti (in quest’ultimo caso certificati in base al decreto n. 267/03).

Durante tutte le fasi lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o “confinati” deve essere adottata una procedura di lavoro specificatamente diretta a ridurre al minimo i rischi propri in questo genere di attività.

Quando i lavori sono svolti tramite appalto, deve essere garantito che prima dell’accesso nei luoghi di lavoro tutti i lavoratori che verranno impegnati nelle attività, compreso, eventualmente il datore di lavoro, siano informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi. Il datore di lavoro committente deve individuare un proprio rappresentante, adeguatamente formato ed addestrato, che vigili sulle attività.

(LG-FF)

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