Il Decreto del Presidente della Repubblica (vedi link) per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni il 20 aprile 2011, ha tra i suoi obiettivi quello di impedire che in luoghi così pericolosi possano operare persone non adeguatamente formate o, comunque, non a conoscenza dei rischi presenti.
Tra le misure del D.P.R.:
– imposizione, alle imprese e ai lavoratori autonomi, che svolgano attività negli ambienti confinati, in aggiunta agli obblighi già gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dellobbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento, anche per il datore di lavoro, sui rischi degli ambienti confinati e sulle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che i n tali contesti debbono applicarsi;
– imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dellobbligo di possedere dispositivi di protezione come maschere protettiva. Imbracature, rilevatori di gas, respiratori e dellobbligo di predisporre il necessario addestramento;
– applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dellimpresa appaltatrice ma anche nei confronti delle eventuali imprese subappaltatrici,
– Obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in ambienti confinati, assunta con contratti di lavoro subordinati o con altri contratti (in questultimo caso certificati in base al decreto n. 267/03).
Durante tutte le fasi lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata una procedura di lavoro specificatamente diretta a ridurre al minimo i rischi propri in questo genere di attività.
Quando i lavori sono svolti tramite appalto, deve essere garantito che prima dellaccesso nei luoghi di lavoro tutti i lavoratori che verranno impegnati nelle attività, compreso, eventualmente il datore di lavoro, siano informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi. Il datore di lavoro committente deve individuare un proprio rappresentante, adeguatamente formato ed addestrato, che vigili sulle attività.
(LG-FF)