La recente sentenza (n. 1576/2009) di Palazzo Spada ha rigettato il ricorso dell’INAIL contro il Tar.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, le patologie oggetto della circolare non possono essere considerate come malattie professionali.
A suo giudizio, infatti, – dopo l’introduzione del sistema misto da parte della sentenza 179/88 della Corte Costituzionale (che rende indennizzabili, da parte dell’INAIL, oltre alle malattie professionali tabellate, anche tutte quelle causate o concausate dall’attività lavorativa del soggetto colpito dalla malattia stessa) – possono essere comunque riconosciute come “non tabellate” solo quelle patologie causate dal rischio specifico delle lavorazioni indicate negli articoli 1 e 4 del decreto n. 1124 del 30 giugno 1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
La sentenza del Consiglio di Stato, dunque, sembrerebbe “annullare” anche il già citato decreto ministeriale, avendo una valenza non limitata solo alle malattie riconducibili alle condizioni organizzative e ambientali del lavoro (oggetto della circolare INAIL) ma a tutte malattie “non tabellate”.
Gli effetti della decisione.
La decisione del Consiglio di Stato Consiglio non potrà avere effetti diretti per quanto riguarda il riconoscimento della malattia professionale: valutazione che è rimessa alla competenza del giudice ordinario, in particolare quello del lavoro. Resta da osservare, tuttavia, come il giudice ordinario sia tenuto a rispettare i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione che – in materia di occasioni di lavoro e nesso di causalità – ha manifestato nel corso degli anni un orientamento decisamente diverso rispetto a quanto stabilito adesso da Palazzo Spada. La Suprema Corte, infatti, nel corso di questi ultimi anni, ha invece progressivamente allargato il concetto di “occasione di lavoro e nesso di causalità”, riconducendo questo rapporto non solo ai rischi specifici di alcune lavorazioni, ma a tutti i rischi del lavoro considerato in sé e per sé. Non è escluso, pertanto che questa sentenza del Consiglio di Stato possa riaprire un nuovo dibattito in materia e ingenerare future incertezze interpretative.
(Pa-Ra)