Malattie e condizioni di lavoro, contrasto tra Consiglio di Stato e Cassazione

Ancora querelle riguardo la circolare INAIL n. 71/2003 sulle malattie riconducibili alle condizioni organizzative e ambientali del lavoro. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1576/2009 ha, infatti, rigettato il ricorso dell’INAIL contro il Tar Lazio (sentenza n. 5454/2005) che annullò il provvedimento. Ciò non ha risvolti giudiziari diretti ma rischia di determinare nuove incertezze in una materia già oggetto di una lunga elaborazione giurisprudenziale da parte della Cassazione.

Il rigetto del Consiglio di Stato.

La recente sentenza (n. 1576/2009) di Palazzo Spada ha rigettato il ricorso dell’INAIL contro il Tar.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, le patologie oggetto della circolare non possono essere considerate come malattie professionali.

A suo giudizio, infatti, – dopo l’introduzione del sistema misto da parte della sentenza 179/88 della Corte Costituzionale (che rende indennizzabili, da parte dell’INAIL, oltre alle malattie professionali tabellate, anche tutte quelle causate o concausate dall’attività lavorativa del soggetto colpito dalla malattia stessa) – possono essere comunque riconosciute come “non tabellate” solo quelle patologie causate dal rischio specifico delle lavorazioni indicate negli articoli 1 e 4 del decreto n. 1124 del 30 giugno 1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

La sentenza del Consiglio di Stato, dunque, sembrerebbe “annullare” anche il già citato decreto ministeriale, avendo una valenza non limitata solo alle malattie riconducibili alle condizioni organizzative e ambientali del lavoro (oggetto della circolare INAIL) ma a tutte malattie “non tabellate”.
Gli effetti della decisione.
La decisione del Consiglio di Stato Consiglio non potrà avere effetti diretti per quanto riguarda il riconoscimento della malattia professionale: valutazione che è rimessa alla competenza del giudice ordinario, in particolare quello del lavoro. Resta da osservare, tuttavia, come il giudice ordinario sia tenuto a rispettare i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione che – in materia di occasioni di lavoro e nesso di causalità – ha manifestato nel corso degli anni un orientamento decisamente diverso rispetto a quanto stabilito adesso da Palazzo Spada. La Suprema Corte, infatti, nel corso di questi ultimi anni, ha invece progressivamente allargato il concetto di “occasione di lavoro e nesso di causalità”, riconducendo questo rapporto non solo ai rischi specifici di alcune lavorazioni, ma a tutti i rischi del lavoro considerato in sé e per sé. Non è escluso, pertanto che questa sentenza del Consiglio di Stato possa riaprire un nuovo dibattito in materia e ingenerare future incertezze interpretative.

(Pa-Ra)

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