Malattie professionali e privacy

I medici che diagnosticano ai loro pazienti malattie che possono essere state provocate da determinate attività lavorative potenzialmente nocive possono trasmettere direttamente all’ INAIL la denuncia della diagnosi. Lo ha confermato il Garante per la protezione dei dati personali nella Newsletter 27ottobre-2 novembre 2003 rispondendo al quesito di un ufficio giuridico che doveva verificare la legittimità, rispetto alla normativa sulla privacy

MALATTIE PROFESSIONALI: LECITE LE SEGNALAZIONI DEI MEDICI ALL’INAIL

I medici che diagnosticano ai loro pazienti malattie che possono essere state provocate da determinate attività lavorative potenzialmente nocive possono trasmettere direttamente all’Inail la denuncia della diagnosi.

Lo ha confermato il Garante nella risposta al quesito di un ufficio giuridico che chiedeva di verificare la legittimità, rispetto alla normativa sulla privacy, della trasmissione direttamente da parte dei medici all’Istituto assicuratore delle denunce di alcune malattie collegate alle attività lavorative dei loro pazienti.

Generalmente la denuncia dell’insorgenza di malattie professionali, corredata del certificato medico contenente il domicilio dell’ammalato, il luogo in cui è ricoverato e una relazione sulla sintomatologia accusata dal paziente e una su quella rilevata dal medico certificatore, viene trasmessa dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia (art. 53 del d. P.R. n. 11124/1965), con l’obbligo per il medico, qualora l’Inail le richieda, di fornire tutte le notizie ritenute necessarie all’espletamento della causa.

Rispetto ad alcune malattie professionali elencate in un decreto vige tuttavia comunque nell’attuale ordinamento giuridico l’obbligo – per il medico che venga a conoscenza nell’esercizio della sua attività di determinate malattie professionali – di denuncia, oltre che all’azienda sanitaria locale, anche alla sede dell’Istituto assicuratore competente per territorio (art. 139 del d.P.R. n. 1124/1965 e art. 10 del decreto legislativo n. 38/2000). Va ricordato, a tale proposito, che la pertinente normativa stabilisce che l’elenco delle malattie professionali, contenga anche una lista di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa da tenere sotto osservazione ai fini dell’eventuale revisione dell’elenco.

Per quanto concerne, poi, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l’art. 112 del nuovo Codice, in vigore dal prossimo 1° gennaio 2004, considera di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati finalizzati all’attuazione della disciplina in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Pertanto, non ravvisandosi un contrasto con il quadro normativo vigente, l’Autorità ha ribadito che non sussiste il divieto per i medici a trasmettere direttamente all’Inail la segnalazione delle predette malattie professionali potenzialmente nocive, corredate da un’anamnesi lavorativa e dai rischi e dalle sostanze alle quali il lavoratore sia, o sia stato, esposto nello svolgimento della sua prestazione professionale, purché ciò avvenga nel rispetto delle finalità prescritte dalle specifiche disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali quali quelle previste dal principio di pertinenza (art. 9, legge 675/1996) in merito agli scopi per i quali i dati vengono raccolti.

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