Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 138/24 del 30 maggio 2007 è pubblicata la Decisione della Commissione (2007/363/CE) del 21 maggio 2007 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il Regolamento(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, stabilisce,fra laltro, le regole generali applicabili alla realizzazione, da parte della Comunità o delle autorità competenti degli Stati membri, dei controlli ufficiali destinati a verificare il rispetto della legislazione sui mangimi e sugli alimenti e delle disposizioni relative alla salute animale e al benessere degli animali.
Inoltre, larticolo 41 dello stesso Regolamento stabilisce che ciascuno Stato membro deve elaborare un unico piano di controllo nazionale pluriennale integrato per lattuazione effettiva dellarticolo 17,paragrafo 2 del regolamento(CE)n. 178 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, fornendo altresì la base attraverso listituzione dellAgenzia europea per la sicurezza alimentare – per garantire un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori per quanto riguarda i prodotti alimentari.
Con ladozione della Decisione della Commissione del 21 maggio 2007 vengono indicati gli orientamenti previsti allarticolo 43, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 882/2004 che devono essere presi in considerazione nel piano di controllo nazionale definiti nellallegato della decisione stessa.
Inoltre, larticolo 41 dello stesso Regolamento stabilisce che ciascuno Stato membro deve elaborare un unico piano di controllo nazionale pluriennale integrato per lattuazione effettiva dellarticolo 17,paragrafo 2 del regolamento(CE)n. 178 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, fornendo altresì la base attraverso listituzione dellAgenzia europea per la sicurezza alimentare – per garantire un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori per quanto riguarda i prodotti alimentari.
Con ladozione della Decisione della Commissione del 21 maggio 2007 vengono indicati gli orientamenti previsti allarticolo 43, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 882/2004 che devono essere presi in considerazione nel piano di controllo nazionale definiti nellallegato della decisione stessa.
Fonte: Eur-Lex
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