Materiale elettrico usato in miniere grisutose

Un Decreto ministeriale per l’attuazione della direttiva 98/65/CE

Il Decreto 4 aprile 2002 del Ministero attività produttiva, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002, reca l’ “Attuazione della direttiva della Commissione 98/65/CE, per l’adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla direttiva del Consiglio 82/130/CEE, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose”. Il decreto consta di un articolo unico che, in base all’ attuazione della citata direttiva, prevede l’ adeguamento alle norme armonizzate dell’ allegato A di cui alla legge 17 aprile 1989, n. 150 recante norme per l’attuazione della direttiva del Consiglio 82/130/CEE ( che sarà abrogata a partire dal 1 luglio 2003)e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose. All’ Allegato A della citata legge 150/89 è aggiunto l’ allegato I e all’ allegato B è aggiunto l’ allegato II del presente decreto. L’ Allegato I si richiama alle norme armonizzate alle quali deve essere conforme il materiale secondo il suo metodo di protezione, cioè secondo le norme europee i cui riferimenti sono riportati nello stesso decreto ( Norme europee e corrispondenti norme CEI). L’ Allegato II riporta le modifiche e le aggiunte alle norme di cui all’ Allegato I con un’ Appendice 1 riguardante le Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive del Gruppo I e le Regole generali previste dalla Norma EN 50014. Nell’ Appendice 3 viene fatto riferimento ai sistemi elettrici di sicurezza intrinseca riportando le regole specifiche di realizzazione e di collaudo di costruzioni elettriche e sicurezza intrinseca destinate, totalmente o in parte ad essere utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive nelle miniere grisutose, allo scopo di garantire che dette costruzioni elettriche non provochino l’ esplosione dell’ atmosfera circostante. Viene precisato che i sistemi a sicurezza intrinseca o le parti che li compongono possono appartenere a categorie diverse ( descritte con le sigli ” ia” e “ib”) da quelle delle costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca e delle costruzioni elettriche che compongono il sistema o parte del sistema. I sistemi elettrici garantiti a sicurezza intrinseca devono essere sottoposti a prove conformi alle prescrizioni relative ai collaudi tipologici di cui al punto 9 della Norma europea EN 50020 e devono recare il contrassegno del detentore del certificato del sistema almeno su una delle costruzioni elettriche collocata in un punto “strategico”.

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