Materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 135/3 del 30-5-2009 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 450/2009 della Commissione del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Considerando che il regolamento(CE) n. 1935/2004 stabilisce che i materiali e oggetti attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari rientrano nel suo ambito di applicazione, conseguentemente l’insieme delle sue disposizioni riguardanti materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari si applicano anche ai materiali e articoli attivi e intelligenti.

Si applicano inoltre ai medesimi anche altre misure comunitarie, quali la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti e le sue misure d’esecuzione, nonché la direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o La Sicurezza dei consumatori.

Il presente regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del citato regolamento (CE) n. 1935/2004. Esso definisce le norme specifiche per i materiali e oggetti attivi e intelligenti in aggiunta alle norme dello stesso regolamento(CE) n. 1935/2004 per garantirne l’impiego in condizioni di sicurezza.

Si deve sottolineare che esistono numerosi tipi di materiali e oggetti attivi e intelligenti. Le sostanze che svolgono la funzione attiva e/o intelligente possono trovarsi in un contenitore separato, ad esempio in un sacchetto di carta, o essere direttamente incorporate nel materiale di imballaggio, ad esempio nella plastica di una bottiglia. Queste sostanze che consentono ai materiali e oggetti di esercitare una funzione attiva e/o intelligente (“i componenti”) devono essere valutate conformemente al presente regolamento. Le parti passive, come il contenitore, l’imballaggio in cui il contenitore è posto e il materiale di imballaggio nel quale la sostanza è incorporata, devono esere disciplinate dalle disposizioni comunitarie o nazionali specifiche applicabili ai materiali e oggetti in questione.

I materiali e oggetti attivi e intelligenti possono essere composti di uno o più strati o parti di vari tipi di materiali (plastica, carta, cartoni, rivestimenti, vernici, ecc.). In alcuni casi i requisiti relativi a questi materiali sono pienamente armonizzati a livello comunitario, in altri casi solo parzialmente o affatto. Le regole stabilite nel presente regolamento lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie o nazionali relative a tali materiali.

Il presente regolamento stabilisce che è opportuno valutare la sostanza o, eventualmente, la combinazione di sostanze che costituiscono i componenti al fine di garantire la loro sicurezza e i requisiti stabiliti dal regolamento(CE) n. 1935/2004. In alcuni casi può risultare necessario valutare e autorizzare una combinazione di sostanze, quando la funzione attiva o intelligente implica interazioni tra varie sostanze che portano a un miglioramento della funzione o alla produzione di nuove sostanze svolgenti la funzione attiva e intelligente.
Inoltre, il regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce che quando misure specifiche comprendono un elenco di sostanze autorizzate nella Comunità per la fabbricazione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, la sicurezza di queste sostanze deve essere oggetto di una previa valutazione.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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