Medici competenti, obbligo invio Autocertificazione entro 15.1.2015 dei Crediti ECM 2011/2013

Adempimenti per il medico competente a conclusione del ciclo triennale di aggiornamento ECM 2011/2013

Con la conclusione del ciclo di aggiornamento ECM 2011/2013, secondo quanto previsto dal D.lgs n.81/08 all’articolo 38, comma 3, per poter continuare ad esercitare l’attività di medico competete occorre che i sanitari, iscritti nell’elenco nazionale dei medici competenti, abbiano maturato i 150 crediti previsti, di cui almeno il 70% (105) nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Inoltre, come stabilito dall’articolo 2 del Decreto ministeriale 4 marzo 2009, gli stessi, a conferma del possesso di tale requisito devono provvedere a trasmettere all’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti.

Il termine per provvedere alla trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione può essere individuato entro il 15 gennaio 2015, atteso che l’articolo 2, comma 2, del Decreto ministeriale 4 marzo 2009 prevede la possibilità del completamento dei crediti mancanti entro il 2014.

Successivamente a tale termine, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del citato Decreto, dovranno essere necessariamente, da parte dell’Ufficio, attivate le procedure di verifica per la cancellazione, dall’elenco nazionale, dei medici competenti non in regola rispetto al requisito dell’obbligatorio aggiornamento professionale.

La trasmissione della certificazione o dell’autocertificazione attestante l’avvenuto conseguimento dei 150 crediti previsti deve avvenire, preferibilmente attraverso posta elettronica certificata, utilizzando l’indirizzo PEC dgprev@postacert.sanita.it.

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