Sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2007 è pubblicato il Decreto 13 giugno 2007 del Ministro della salute riguardante Inclusione della sostanza attiva diclorofluanide nellallegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa allimmissione sul mercato dei biocidi.
Considerato che la data di iscrizione del diclorofluanide, per il tipo di prodotto 8, preservanti del legno, è il 1° marzo 2009 e che, pertanto, a decorrere da tale data limmissione sul mercato dei preservanti del legno aventi come unica sostanza attiva il diclorofluanide è subordinata al rilascio dellautorizzazione prevista dallarticolo 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000,n. 174 e considerato che, ai sensi della direttiva 2007/20/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per i preservanti del legno già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il diclorofluanide è il 28 febbraio 2011, il Ministro della salute ha emanato il decreto 13 giugno 2007 con il quale, per tutti gli effetti di cui al citato decreto legislativo del 2000, è riconosciuto linserimento della sostanza diclorofluanide nellelenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi, di cui allAllegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2007/20/CE della Commissione del 3 aprile 2007.
Nellallegato al decreto ministeriale sono riportate le specificazioni con le quali la sostanza diclorofluanide è stata iscritta nellAllegato I della direttiva 98/8/CE.
Il decreto ministeriale, allarticolo 2, precisa, inoltre, che i presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, contenenti diclorofluanide come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei preservanti del legno, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dellautorizzazione come prodotti biocidi.
Nellallegato al decreto ministeriale sono riportate le specificazioni con le quali la sostanza diclorofluanide è stata iscritta nellAllegato I della direttiva 98/8/CE.
Il decreto ministeriale, allarticolo 2, precisa, inoltre, che i presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, contenenti diclorofluanide come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei preservanti del legno, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dellautorizzazione come prodotti biocidi.
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