Il Decreto 5 marzo 2003 del Ministero della salute – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2003 – che recepisce la direttiva 2001/22/CE della Commissione dell’ 8 marzo 2001.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2003, è pubblicato il Decreto 5 marzo 2003 del Ministero della salute che riguarda il ” Recepimento della direttiva 2002/22/CE della Commissione dell’ 8 marzo 2001 relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d’ analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 2-MCPD nei prodotti alimentari”. Tali metodi d’ analisi e di campionamento devono essere effettuati secondo le modalità riportate negli allegati al decreto stesso. I campioni globali ottenuti vengono considerati rappresentativi delle partite da cui sono stati prelevati, dove per partita si intende il quantitativo di prodotto alimentare identificabile, consegnato in un’unica volta, per il quale è stata accertata dall’ addetto al controllo ufficiale, la presenza di caratteristiche comuni, quali, l’ origine, la varietà, il tipo di imballaggio, il confezionatore, lo spedizioniere, la marcatura. La conformità al tenore massimo, come stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche,è determinata in funzione dei tenori rilevati nelle aliquote analizzate, ovvero dalle porzioni ottenute dal campione di laboratorio e corrispondente ad un quinto del campione di laboratorio. Durante il campionamento e la preparazione dei campioni di laboratorio è necessario evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di piombo, cadmio, mercurio 2-MCPD, nonché compromettere l’ analisi e la rappresentatività del campione globale. Devono, quindi, essere prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare alterazioni della composizione del campione globale e di laboratorio durante il trasporto o la conservazione. Nell’ Allegato II al Decreto vengono indicati i criteri relativi ai metodi di analisi che devono applicare i laboratori del controllo ufficiale.
Approfondimenti