Metodo di produzione biologico: elenco degli organismi e delle autorità di controllo.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 72/25 del 26-3-2009 è pubblicato l’”Elenco degli organismi e delle autorità pubbliche responsabili dei controlli di cui all’articolo 15 del Regolamento(CEE) N. 2092/91.

Il Regolamento(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, si riferisce al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e prevede che gli Stati membri dell’UE instaurino un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti.

A norma del citato articolo 15, ultimo comma, del medesimo regolamento, sono di seguito elencati.
Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri ed aggiornate al 2008, i sistemi introdotti da ciascuno Stato membro e gli organismi e/o le autorità riconosciuti ai fini dell’esecuzione dei controlli.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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