Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore

Il decreto 26ottobre 2005 del Ministro delle attività produttive relativo al “Miglioramento degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE”, ovvero prima del 25 giugno 1999, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005.

Il decreto disciplina le modalità di adeguamento degli ascensori alle regole previste dalla norma tecnica europea UNI EN 081-80 e dispone che entro otto anni dall’entrata in vigore , tutti gli impianti in Italia rispondano ai requisirti previsti dalla citata norma europea, con tempi diversi a seconda del livello di rischio riscontrato in occasione della verifica periodica.
La novità è l’effettuazione , in occasione della prima verifica periodica effettuata dopo l’entrata in vigore del decreto 26 ottobre 2005 del Ministro delle attività produttive, di una analisi dei rischi presenti nell’impianto esaminato, con la prescrizione degli interventi necessari per il suo adeguamento, da effettuare entro i termini previsti dal decreto ministeriale citato.
Fino ad oggi, la prima norma di riferimento per quanto riguarda la progettazione e l’esercizio degli impianti era la direttiva europea 95/16/CE, attuata in Italia dopo il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,n.162. La direttiva però stabilisce i livelli di sicurezza solo per gli impianti commercializzati dal primo luglio 1999, escludendo così 700.000 ascensori pre-esistenti.Il parco totale installato in Italia è infatti di 800.000 impianti in esercizio che ogni giorno effettuano -. Secondo quanto dichiarato dall’ANIE – sessanta milioni di corse.Almeno il 40% di questi importantissimi mezzi di trasporto in servizio nel nostro paese, tuttavia, è in funzione da più di trenta anni e circa il 70% non è equipaggiato con le più moderne tecnologie, che facilitano l’utilizzo da parte di persone anziane e disabili.
Il nuovo decreto prevede che in caso di particolari ed eccezionali rischi per l’incolumità delle persone l’impianto può essere sottoposto a fermo fino all’accertamento della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento.
Nel decreto sono anche riportati i requisiti professionali del personale degli organismi notificati autorizzati ad effettuate le verifiche.

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