Migliorare la sicurezza delle navi e degli impianti portuali

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 129/6 del 29 aprile 2004 il Regolamento(CE) N. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 129/6 del 29 aprile 2004 è pubblicato il Regolamento(CE)N.725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali. Obiettivo principale del regolamento è l’ introduzione e l’ applicazione delle misure comunitarie finalizzate a migliorare la sicurezza delle navi adibite al commercio internazionale ed al traffico nazionale, nonché dei relativi impianti portuali, contro le minacce di azioni illecite intenzionali , come gli atti di terrorismo, gli atti di pirateria o altri atti dello stesso tipo. Nel trasporto di merci contenenti sostanze particolarmente pericolose, come le sostanze chimiche e radioattive, i pericoli causati da azioni illecite intenzionali possono avere gravi conseguenze per i cittadini e per l’ ambiente dell’ Unione. Nella premessa al Regolamento viene sottolineato che la Conferenza diplomatica dell’ organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato, il 12 dicembre 2002, alcuni emendamenti alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ( Convenzione SOLAS), nonché un Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali ( Codice ISPS). Questi strumenti, che sono intesi a migliorare la sicurezza delle navi adibite al commercio internazionale e dei relativi impianti portuali, comprendono disposizioni di natura obbligatoria, di alcune delle quali dovrà essere precisata l’ efficacia nella Comunità e disposizioni con valore di raccomandazione , alcune delle quali – con l’ adozione di questo Regolamento – vengono rese obbligatorie.Per quanto riguarda il traffico marittimo internazionale, gli Stati membri dovranno applicare integralmente, entro il 1° luglio 2004, le misure speciali previste dalla Convenzione SOLAS e la parte A del Codice ISPS, secondo le modalità e nei confronti delle navi, delle società e degli impianti portuali prescritti dagli strumenti citati. Per quanto riguarda il traffico marittimo nazionale, gli Stati membri devono applicare, entro il 1° luglio 2005, le misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS e della parte A del Codice ISPS, nella versione adottata dalla Conferenza diplomatica internazionale IMO il 12 dicembre 2002, alle navi passeggeri di classe A ai sensi dell’ art. 4 della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 18 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi passeggeri, adibite al traffico nazionale nonché alle loro società, quali definite alla Regola IX/1 della Convenzione SOLAS, ed agli impianti portuali che ad esse prestano servizi. Dopo una valutazione obbligatoria dei rischi per la sicurezza, entro il 1° luglio 2007, gli Stati membri dovranno decidere in che misura applicare le disposizioni del Regolamento alle varie categorie di navi che effettuano il servizio locale, alle loro società e agli impianti portuali che ad esse prestano i servizi. Le decisioni prese dovranno essere notificate alla Commissione europea a intervalli non superiori a cinque anni.Ai fini del Regolamento, la Regola 11 ( accordi di sicurezza alternativi) delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS può applicarsi anche al traffico marittimo intracomunitario di linea effettuato su rotte fisse che fanno uso di impianti portuali associati.

Fonte: Eur-Lex

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