MILLE-Proroghe rinvia 81/2008 x Alberghi, cooperative sociali e Org. volontariato

Il decreto “MILLE-Proroghe” ha nuovamente prorogato il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994.

Il decreto “MILLE-Proroghe” ha nuovamente prorogato il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994.

Proroga al 31 marzo 2011 è stata adottata per la prevista entrata in vigore del Decreto legislativo 81/2008 nei riguardi dI:
– cooperative sociali
, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco.

Entrata in vigore che doveva avvenire, come previsto dall’articolo 3, comma 3-bis del decreto 81/08, entro il 31 dicembre 2010 con uno specifico decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il D.L. 225/2010 (milleproroghe) dispone infatti all’articolo 1, comma 1, la proroga al 31 marzo 2011 di tutti i provvedimenti riportati nella Tabella 1 allegata al decreto, tra cui appunto il termine del 31 dicembre 2010 previsto all’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il milleproroghe prevede inoltre la possibilità che sia disposta, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, un’ulteriore proroga dei termini fino al 31 dicembre 2011.

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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

Art. 1
Proroghe non onerose di termini in scadenza

1. E’ fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.
2. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, puo’ essere disposta l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.

(Red)

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