La G.U. n.86 del 12-4-2013 pubblica il Decreto 29 marzo 2013 “Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, adottato ai sensi dell’articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
Art. 1
1. Il comma 6 dell’art. 5, del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012 e’ sostituito come segue:
«Gli addetti del servizio di cui al comma 3 devono avere frequentato i corsi di cui all’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, e del tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato e, per le attivita’ riportate nell’allegato X del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, avere conseguito l’attestato di idoneita’ tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609.».
Nota
La modifica riformula il comma 6 dell’art. 5 del del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012 , al fine di indicare espressamente la tipologia di corso che gli addetti al servizio antincendi dovranno frequentare per
conseguire l’attestato di idoneita’ tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609:
Trattasi dei:
– corsi di cui all’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151
– Corsi del tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo
allegato e, per le attivita’ riportate nell’allegato X del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998