Min-Interno: prevenzione incendi Decreto 28 febbraio 2014 strutture turistiche oltre 400 persone

Pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14-3-2014

Ministero dell’Interno: Decreto 28 febbraio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villagi turistici, ecc.) con capacita’ ricettiva superiore a 400 persone“.

Art. 2: Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico – ricettive in aria aperta, di cui all’art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) garantire la stabilita’ delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;

d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;

e) assicurare la possibilita’ che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

f) garantire la possibilita’ per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14-3-2014

Il presente decreto entra in vigore il 13 aprile 2014 (il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Vai al testo completo del decreto Ministero Interno: prevenzione incendi Decreto 28 febbraio 2014, al link a fianco

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