Art. 2: Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico – ricettive in aria aperta, di cui all’art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita’ delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
e) assicurare la possibilita’ che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita’ per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14-3-2014
Il presente decreto entra in vigore il 13 aprile 2014 (il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Vai al testo completo del decreto Ministero Interno: prevenzione incendi Decreto 28 febbraio 2014, al link a fianco