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Il Ministero del Lavoro ha sottolineato come a far data dal 1° giugno 2013 è cessata la possibilità, per le aziende fino a 10 lavoratori, di autocertificazione dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.
E’ necessario, quindi, che le aziende che fino ad oggi si siano avvalse della facoltà di “auto dichiarare” la valutazione dei rischi si muniscano di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi.
A tale riguardo, è possibile utilizzare – quale strumento di ausilio ad un corretto adempimento degli obblighi di legge – le procedure di cui all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, le cosiddette “Procedure standardizzate“ per la valutazione dei rischi.
Ovviamente l’utilizzo delle “Procedure standardizzate” costituisce:
– una FACOLTA’ e
– NON un OBBLIGO
per le PMI, che possono utilizzare altre metodologie, purchè valide ai fini della valutazione degli obblighi.
Ciò emerge, oltre che dalla evidenza del D.Lgs. 81/2008, anche dalla dizione “è possibile utilizzare“, che è utilizata dal sottolinea il Ministero del Lavoro.
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Vai alla Nota del Ministero del Lavoro, al link, a fianco.
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