MIN. LAV.: FAQ sulle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (art 29, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Inail hanno predisposto, in considerazione dell’entrata in vigore, a partire dal 1 giugno 2013, delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, una serie di risposte ai quesiti più frequenti in materia di redazione del documento di valutazione dei rischi secondo le modalità previste dalle suddette procedure, per le aziende fino a 10 lavoratori.

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Il Ministero del Lavoro ha sottolineato come a far data dal 1° giugno 2013 è cessata la possibilità, per le aziende fino a 10 lavoratori, di autocertificazione dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.

E’ necessario, quindi, che le aziende che fino ad oggi si siano avvalse della facoltà di “auto dichiarare” la valutazione dei rischi si muniscano di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi.

A tale riguardo, è possibile utilizzare – quale strumento di ausilio ad un corretto adempimento degli obblighi di legge – le procedure di cui all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, le cosiddette “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.

Ovviamente l’utilizzo delle “Procedure standardizzate” costituisce:
una FACOLTA’ e
NON un OBBLIGO

per le PMI, che possono utilizzare altre metodologie, purchè valide ai fini della valutazione degli obblighi.

Ciò emerge, oltre che dalla evidenza del D.Lgs. 81/2008, anche dalla dizione “è possibile utilizzare“, che è utilizata dal sottolinea il Ministero del Lavoro.

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Vai alla Nota del Ministero del Lavoro, al link, a fianco.

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