Min. Lav.: Formazione TSSL o lavoratori decadono da CIG

Interpello n. 16/2013: obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza – lavoratori sospesi attività lavorativa

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva fornisce risposta, in data 22 maggio 2013, al seguente quesito:

Interpello n. 16/2013: obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza – lavoratori sospesi attività lavorativa (data: 2 maggio 2013 – destinatario: Confindustria).

Il lavoratore che NON frequenta i corsi di aggiornamento sulla sicurezza perde il diritto all’eventuale prestazione a sostegno del reddito (cig, cigs ecc.) di cui sia titolare.
Lo spiega il ministero del lavoro nell’interpello n. 16/2013, affermando la parziale compatibilità tra:
– le misure di formazione previste D.Lgs. 81/2008
e
– la n. 92/2012
(detta “riforma Fornero”)
ai soggetti percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (i cosiddetti lavoratori sospesi).

Il D.Lgs. 81/2008, all’aret. 37, prevede l’obbligo di formazione e addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza in relazione ai rischi relativi alle specifiche attività di lavoro.

L’obbligo di una formazione adeguata e sufficiente deve avvenire durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori in occasione di:

a) costituzione del rapporto di lavoro o inizio utilizzazione qualora si tratti di somministrazione;

b) trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) introduzione di nuovi fattori di pericolo e di rischio (attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi prima della costituzione del rapporto di lavoro e deve essere ripetuto in base all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.

La “riforma Fornero” impone ai lavoratori sospesi e beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto lo svolgimento di corsi di formazione o riqualificazione per poter fruire dei tali trattamenti.

Stabilisce, infatti, che il lavoratore decade dalla prestazione qualora rifiuti di essere avviato a un corso o non lo frequenti regolarmente, senza giustificato motivo.

La risposta dell’interpello evidenzia che le finalità degli obblighi formativi sono differenti.

Il D.Lgs. 81/2008 impone la formazione all’attività lavorativa (preparazione del lavoratore al fine di ridurre l’esposizione a rischi)

La formazione imposta dalla legge Fornero ha lo scopo di preservare la capacità professionale del lavoratore in relazione o al lavoro dal quale risulta momentaneamente sospeso o alla nuova attività alla quale accederà in virtù della riqualificazione lavorativa.

Inoltre, la formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 è di duplice indirizzo prevenzionale, come previsto dagli Accordi in Conferenza stato-regioni con gli Accordi 21.12.2011 e 25.07.2012:
formazione iniziale: è erogata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro (da 8 a 16 ore, di cui 4 ore con crediti permanenti)
aggiornamento quinquennale in costanza di rapporto di lavoro.

Quidi, per l’interpello, nella formazione della riforma Fornero:
NON possono rientrare i Corsi relativi alla prima formazione in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro;
possono rientrare i corsi di formazione erogati nel corso del rapporto di lavoro, nonché l’aggiornamento quinquennale
possono rientrare i corsi di aggiornamento quinquennale
erogati nel corso del rapporto di lavoro.

Leggi l’interpello al link a fianco.

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