MIN. LAV. Interpello: Valutazione del rischio stress lavoro-correlato

On line la risposta al nuovo quesito (22 novembre 2012 – n. 5/2012).

Istanza: Valutazione del rischio stress lavoro-correlato

– 22 novembre 2012 – n. 5/2012

– destinatario: CNOP – Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni – risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall’art. 28 c.1 e 1 bis d.lgs.81/08 e dalle indicazioni metodologiche deliberate in data 17.11.2010 dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro.”

…. omissis …

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione consultiva richiede al datore di lavoro che abbia riscontrato in azienda criticità legate allo stress lavoro-correlato, in sede di verifica preliminare, di pianificare e realizzare azioni correttive, il cui elenco è indicato in via esemplificativa e non tassativa.

Dunque, l’obbligo del datore di lavoro, in simili casi:
– è quello di adottare misure di correzione, allo scopo di eliminare o, se ciò è impossibile, ridurre al minimo il rischio da stress lavoro-correlato

mentre
non è fatto obbligo al datore di lavoro utilizzare strumenti propri della valutazione c.d. “approfondita” al fine di meglio identificare le misure di correzione.

Al riguardo, è opinione di questa Commissione che, nondimeno, il datore di lavoro che decida in tal senso potrà – sulla base di una sua libera scelta – utilizzare anche nella fase “preliminare” della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato strumenti usualmente riservati (si pensi, ad esempio, ad un questionario) alla valutazione “approfondita, , al fine di individuare con maggiore precisione gli interventi da adottare in concreto.

Va sottolineato che tale approfondimento
-non potrà mai essere svincolato dalla adozione di misure di correzione

ma
dovrà “accompagnare” tale adozione – almeno in termini di misure minime (si pensi, a solo titolo di esempio, ad una attività di informazione sul tema nei riguardi di un gruppo di lavoratori risultati “a rischio”)
– e che il datore di lavoro che decida di operare in tal senso dovrà avere cura di identificare con puntualità (nella documentazione relativa al DVR) tempi e modi della applicazione degli strumenti in parola, al fine di evitare che la scelta sia fatta per procrastinare il momento nel quale adottare le misure di correzione che le indicazioni impongono.

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Leggi l’intera risposta all’Interpello, al link riportato a fianco …

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