Viene posto in consultazione pubblica
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nelle more della definizione del codice di comportamento dei dipendenti, da adottarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, ha predisposto uno schema di codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, al fine di rispondere con tempestività all’esigenza di rafforzamento di quegli strumenti che, nel garantire trasparenza e integrità all’azione amministrativa, contribuiscono a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.
Lo schema di codice è pubblicato al fine di avviare una consultazione pubblica in ordine ai contenuti dello stesso, con particolare riferimento a quelli relativi ai profili deontologici del personale ispettivo di questa Amministrazione.
Al riguardo, ciascun soggetto interessato potrà far pervenire all’indirizzo di posta elettronica divIsegrgen@lavoro.gov.it entro e non oltre il 28 ottobre 2013 le proprie indicazioni e i propri suggerimenti.
I risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del documento.
ART. Artt. 1 – 8: omissis (vedi link)
Art.9 – PROCEDURA ISPETTIVA
1. Gli accertamenti ispettivi consistono, di norma,
– nell’identificazione delle persone
– nell’acquisizione delle dichiarazioni,
– nell’esame della documentazione aziendale eventualmente presente,
– nella descrizione delle lavorazioni svolte, anche in relazione alla valutazione del rischio assicurato e alla situazione della sicurezza sul lavoro.
2. Gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell ’indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a
3. Nel caso in cui il personale ispettivo, all’atto del primo accesso, non accerti difformità tra la situazione aziendale rilevata dalla consultazione anticipata delle banche dati di cui allìart.5 e quella constatata in sede ispettiva, non ravvisandosi alcun elemento indiziario di irregolarità, la verifica ispettiva potrà essere conclusa immediatamente senza dare ulteriore corso all ’accertamento.
ART. Artt. 10 – 25: omissis (vedi link)