Min.-Lavoro: Codice di comportamento degli ispettori

Consultazione pubblica entro e non oltre il 28 ottobre 2013

Il Ministero del lavoro ha pubblicato uno “Schema” di “Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro

Viene posto in consultazione pubblica

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nelle more della definizione del codice di comportamento dei dipendenti, da adottarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, ha predisposto uno schema di codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, al fine di rispondere con tempestività all’esigenza di rafforzamento di quegli strumenti che, nel garantire trasparenza e integrità all’azione amministrativa, contribuiscono a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Lo schema di codice è pubblicato al fine di avviare una consultazione pubblica in ordine ai contenuti dello stesso, con particolare riferimento a quelli relativi ai profili deontologici del personale ispettivo di questa Amministrazione.

Al riguardo, ciascun soggetto interessato potrà far pervenire all’indirizzo di posta elettronica divIsegrgen@lavoro.gov.it entro e non oltre il 28 ottobre 2013 le proprie indicazioni e i propri suggerimenti.

I risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del documento.


ART. Artt. 1 – 8: omissis
(vedi link)

Art.9 – PROCEDURA ISPETTIVA
1. Gli accertamenti ispettivi consistono, di norma,
– nell’identificazione delle persone
– nell’acquisizione delle dichiarazioni,
– nell’esame della documentazione aziendale eventualmente presente,
– nella descrizione delle lavorazioni svolte, anche in relazione alla valutazione del rischio assicurato e alla situazione della sicurezza sul lavoro.

2. Gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell ’indagine e delle dimensioni aziendali del soggetto sottoposto a

3. Nel caso in cui il personale ispettivo, all’atto del primo accesso, non accerti difformità tra la situazione aziendale rilevata dalla consultazione anticipata delle banche dati di cui allìart.5 e quella constatata in sede ispettiva, non ravvisandosi alcun elemento indiziario di irregolarità, la verifica ispettiva potrà essere conclusa immediatamente senza dare ulteriore corso all ’accertamento.

ART. Artt. 10 – 25: omissis (vedi link)

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