Min.-Salute: CANI, ordinanza, OBBLIGHI proprietari e dentori e di raccolta feci

E’ in vigore dal 6-9-2013

ORDINANZA 6 agosto 2013 del Ministero della salute.

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani, pubblicata sulla G.U. n. 209 del 6-9-2013

E’ in vigore dal 6-9-2013

Ordina:

Art. 1
1. Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile
del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di
sua proprieta’ ne assume la responsabilita’
per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali
o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a
mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei
luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate
dai comuni;

b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare
al cane in caso di rischio per l’incolumita’ di persone o animali o
su richiesta delle autorita’ competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue
caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle
specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al
contesto in cui vive.

4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Art. 2, 3, 4, 5 e 6: vedi link

Art. 7

1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal
giorno della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

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