Min-Salute: Sbiancanti dentali, nuovo Regolamento UE

I Regolamenti (CE) n. 1223/2009 e (UE) n. 344/2013

I Regolamenti (CE) n. 1223/2009 e (UE) n. 344/2013 hanno introdotto, a partire dall’11 luglio 2013, alcune modifiche riguardanti i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti (sbiancanti dentali) con concentrazione > 0,1 % e ≤ 6 % di perossido di idrogeno.

I due regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri dell’Unione europea.

A partire dall’11 luglio i prodotti cosmetici a base di perossido di idrogeno (H2O2), devono essere conformi alle disposizioni dei due regolamenti, con particolare riferimento all’allegato III, numero d’ordine 12, del Regolamento (UE) N. 344/2013.

In particolare, a partire dall’11 luglio 2013:

1. i prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti (sbiancanti dentali) con concentrazione > 0,1 % e ≤ 6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato, attualmente classificati come dispositivi medici e marcati CE ai sensi della Direttiva 93/42/CEE, non possono più essere immessi sul mercato come tali ma solo come cosmetici in conformità ai due regolamenti.

2. i prodotti sbiancanti dentali con concentrazione > 0,1 % ≤ 6 % di perossido di idrogeno, presente o liberato, classificati come dispositivi medici e marcati CE già presenti sul mercato non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale.

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