Ministero Ambiente: bollettino di informazione “Sostanze chimiche – Ambiente e Salute” dedicato al REACH

Il nuovo numero del bollettino di informazione “Sostanze chimiche – Ambiente e Salute”, disponibile on line nel sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è dedicato agli adempimenti previsti dal Regolamento REACH che riguardano gli utilizzatori di sostanze chimiche (“utilizzatori a valle”).

Il bollettino di informazione “Sostanze chimiche – ambiente e salute” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha come obiettivo quello di fornire con cadenza periodica aggiornamenti e informazioni al pubblico sulle principali attività e normative concernenti le sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, “Regolamento REACH” (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals).

I fabbricanti e gli importatori hanno la responsabilità di identificare e gestire i rischi delle sostanze prodotte e/o importate nell’Unione europea e hanno l’onere di fornire all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), attraverso il fascicolo di registrazione, le informazioni relative al loro utilizzo.
Devono inoltre informare gli utilizzatori a valle delle sostanze, attraverso la scheda di dati di sicurezza (SDS), circa le misure di gestione del rischio da adottare per specifici usi.
Gli utilizzatori a valle hanno l’obbligo di predisporre una relazione sulla sicurezza chimica qualora le modalità d’uso di tali sostanze non siano contemplate nella scheda di dati di sicurezza ricevuta dal fornitore.
Gli utilizzatori a valle hanno la responsabilità di garantire che le misure di gestione del rischio identificate siano applicate in modo appropriato.

Il Regolamento REACH definisce utilizzatore a valle di una sostanza chimica “una persona fisica o giuridica […]diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza chimica[…]nell’esercizio delle proprie attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle” (articolo 3, punto 13).
Un utilizzatore a valle (downstream user) è un’azienda o un soggetto che utilizza sostanze o miscele per produrre altre miscele (prodotti chimici) o che utilizza sostanze o miscele per altri scopi: es. produzione di articoli, attività professionali.

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