Con la nota citata, il Ministero del Lavoro, per quanto riguarda lattività ispettiva, ha infatti sentito la necessità di emanare Disposizioni in materia di sicurezza stradale Prime istruzioni operative al personale ispettivo.
Come è noto si legge nella nota la legge n. 120/2010 recante modifiche al Decreto Legislativo n. 285/1992, introduce importanti novità in relazione ai compiti del personale ispettivo in materia di autotrasporto.
Al riguardo, nel fare riserva di fornire più approfonditi chiarimenti sulla disciplina normativa in questione, si ritiene comunque opportuno emanare alcune istruzioni operative al citato personale al fine di uniformare la relativa attività su tutto il territorio nazionale, tenuto conto che lentrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista per il 13 agosto 2010:
Si ritiene, pertanto evidenziare le modifiche che gli articoli della citata legge comportano rispetto allattività di controllo svolta dal suddetto personale in materia di vigilanza nel settore dellautotrasporto sullapplicazione del regolamento CE n. 561/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
Nellambito di tali modifiche si reputa innanzitutto iniziare da quelle apportate dallarticolo 30 della legge n. 120/2010 citata, che intervengono sui seguenti articoli del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992:
-Art.174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e persone
-Art. 178 (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotacrigrafo)
-Art. 179 (Cronotachigrafo e limitatore di velocità)
-Art. 200 (Contestazione e verbalizzazione delle violazioni)
-Art. 201 (Notificazione delle violazioni
-Art. 202-bis (Rateazione delle sanzioni pecuniarie).
(LG-FF)