Ministero del lavoro – Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Con nota n. 0013944 del 5 agosto 2010, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, ai propri organi di vigilanza, i primi chiarimenti operativi correlati all’art.30 della Legge 120/2010 che ha riformato talune sanzioni in materia di autotrasporto, intervenendo sugli articoli 174,178,200,201 e 202-bis del codice della strada.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – Divisione II ha trasmesso alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro una nota avente per oggetto la Legge 29 luglio 2010, n. 120, che modifica per l’ennesima volta il codice della strada, che incide pesantemente su quai un terzo delle regole vigenti innovando specialmente in materia di guida alterata, multe automatiche e semplificazioni burocratiche.

Con la nota citata, il Ministero del Lavoro, per quanto riguarda l’attività ispettiva, ha infatti sentito la necessità di emanare “Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Prime istruzioni operative al personale ispettivo”.
Come è noto – si legge nella nota – la legge n. 120/2010 recante modifiche al Decreto Legislativo n. 285/1992, introduce importanti novità in relazione ai compiti del personale ispettivo in materia di autotrasporto.

“Al riguardo, nel fare riserva di fornire più approfonditi chiarimenti sulla disciplina normativa in questione, si ritiene comunque opportuno emanare alcune istruzioni operative al citato personale al fine di uniformare la relativa attività su tutto il territorio nazionale, tenuto conto che l’entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista per il 13 agosto 2010:
“Si ritiene, pertanto evidenziare le modifiche che gli articoli della citata legge comportano rispetto all’attività di controllo svolta dal suddetto personale in materia di vigilanza nel settore dell’autotrasporto sull’applicazione del regolamento CE n. 561/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
“Nell’ambito di tali modifiche si reputa innanzitutto iniziare da quelle apportate dall’articolo 30 della legge n. 120/2010 citata, che intervengono sui seguenti articoli del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992:
-Art.174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e persone
-Art. 178 (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotacrigrafo)
-Art. 179 (Cronotachigrafo e limitatore di velocità)
-Art. 200 (Contestazione e verbalizzazione delle violazioni)
-Art. 201 (Notificazione delle violazioni
-Art. 202-bis (Rateazione delle sanzioni pecuniarie).

(LG-FF)

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