Il Decreto è composto da sette articoli:
– all’articolo 1 viene rinnovata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
– all’articolo 2 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
– all’articolo 3 viene decretato l’inserimento ex novo , della società ivi indicata, nell’elenco dei soggetti abilitati;
– all’articolo 4 viene prorogata l’iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non ha potuto tempestivamente concludere la propria;
– all’articolo 5 viene decretata la cancellazione dell’iscrizione, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abilitati;
– all’articolo 6 viene specificato che con il presente decreto si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 25 febbraio 2019;
– all’articolo 7 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.
L’elenco adottato in allegato al Decreto n. 57 del 18 settembre 2019 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019.