Ministero del lavoro: gestione di dati sensibili e giudiziari.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 15 ottobre 2007 è pubblicato il Decreto 3 agosto 2007, n. 168 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale contenente il “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2,dispongono che, nel caso in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, con atto di natura regolamentare, adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del medesimo Codice.
Ravvisata la necessità di provvedere ad identificare le tipologie dei dati sensibili e giudiziari trattati nell’ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le finalità d’interesse pubblico perseguite attraverso il trattamento dei citati dati, nonché le operazioni eseguite con gli stessi, con l’emanazione del Decreto 30 agosto 2007, n. 168 è stato adottato il Regolamento che identifica nelle schede allegate, che ne formano parte integrante, le tipologie di dati sensibili e giudiziari e di operazioni indispensabili per la gestione delle attività del Ministero del lavoro, nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal citato Codice e dalle specifiche previsioni di legge.
Come indicato nell’articolo 2 del Regolamento, i dati sensibili e giudiziari individuati sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l’interessato.
Le operazioni di comunicazione a terzi individuate nel regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati e solo per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate; le operazioni sopra indicate sono, inoltre, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.
(LG-FF)

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