Ministero del Lavoro, Interpello n. 1/2016 – Assenza del DURC nei cantieri temporanei o mobili

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta della Commissione Interpelli Art. 12 all’istanza con oggetto: quesito in merito all’art. 90, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 81/2008.

COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI
(Articolo 12 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

INTERPELLO N. 1/2016 del 21/03/2016

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito in merito all’art. 90, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 81/2008.
Destinatario: CNI

(…) In merito al primo quesito l’art. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l’obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori della verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la suddetta verifica può essere effettuata attraverso la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del:
– certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
– documento unico di regolarità contributiva;
– autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII.
Ciò posto, come meglio specificato nella recente normativa che disciplina il cosiddetto DURC on-line (DM 30/01/2015), si evidenzia che per “assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC)” deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso.
In altri termini se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi non viene rilasciato un “DURC irregolare” non solo perché non è previsto dal sistema di cui al DM in parola ma perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare. Non a caso l’art. 2, co 2 e l’art. 7 del DM 30/01/2015 fanno riferimento ad un documento generato solo dopo l’esito positivo della verifica che attesta la regolare posizione del soggetto tenuto ad effettuare i versamenti contributivi, mentre in caso di “assenza di regolarità” nell’art. 4 del citato decreto è prevista la procedura per la regolarizzazione, all’esito (positivo) della quale è possibile ottenere il rilascio del DURC.
Ne consegue che il DURC, essendo un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento, non può essere emesso in caso di irregolarità.
Al riguardo si fa presente che mentre nell’ambito dei lavori privati, come previsto dall’art. 90, co 9, lett. a) e b), del d.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori deve chiedere il DURC alle imprese e lavoratori autonomi ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale, al contrario, nell’ambito degli appalti di lavori pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire d’ufficio il DURC, sia in forza dell’art. 16 bis, co 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sia in forza dell’art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 in base al quale “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore” (vedi Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2012).
Occorre evidenziare che, nell’ambito dei lavori privati dell’edilizia, il committente o il responsabile dei lavori non dovrà più trasmettere il DURC all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori, come previsto dall’art. 14, co 6-bis del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con la Legge n. 35 del 4 aprile 2012.

In merito al secondo quesito la Commissione ritiene che l’amministrazione concedente sospenda l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente stessa.

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