Ministero del Lavoro, Interpello n. 1/2020 – Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – Sanzioni per l’utilizzo di attrezzature che richiedono abilitazione

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro la risposta all’istanza: applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08.

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

INTERPELLO N. 1/2020 del 23/01/2020
Istanza: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – risposta ad interpello in merito “all’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08”. Seduta della Commissione del 23 gennaio 2020.

Destinatario: Regione Friuli Venezia Giulia

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in merito “all’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08”. Seduta della Commissione del 23 gennaio 2020.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di
questa Commissione, in merito alla seguente problematica: «L’art. 69, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08 definisce operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.
L’art. 71, co. 7, lettera a) del medesimo Decreto sancisce che “qualora le attrezzature
richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischispecifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati.” Tale formazione, in relazione a quanto disposto dall’art. 73, comma 4, per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ha caratteristiche “tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.”
Visto quanto previsto dall’art. 69, co. 1, lett. e) del Testo Unico, quindi, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell’art. 73 è considerato operatore e in quanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo.
Ciò premesso, in virtù di tale parificazione di fatto al lavoratore, si richiede se in caso di omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 co. 4 debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’art. 87 – comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/08, in riferimento alla violazione di cui all’art. 71, comma 7, lettera a), del medesimo Decreto in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi».

Per leggere la risposta all’istanza andare al link sottostante.

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