Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’istanza: “Articolo 9, d.lgs. n. 124/2004 – Applicazione degli articoli 1, 19 e s.s. del d.lgs. n. 148/2015”.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
INTERPELLO N. 1/2021 del 22/01/2021
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004.
Applicazione degli articoli 1, 19 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modificazioni.
Destinatario: Assohandlers
Si fa riferimento all’istanza di interpello presentata da codesta Associazione in merito alla possibilità che una società del settore aeroportuale “handling” ottenga l’estensione della CIGS, già in corso per i propri dipendenti, anche nei confronti dei lavoratori assunti dalla stessa società in occasione dell’aggiudicazione di un appalto di servizio, in applicazione della clausola sociale contenuta nel CCNL Trasporto aereo – parte speciale Handlers.
In particolare, con l’interpello in esame si rappresenta che il servizio di handling aeroportuale – diretto a fornire ai vettori aerei un insieme di servizi di assistenza a terra – è oggetto di uno specifico affidamento da parte dei singoli vettori a società specializzate. Queste ultime, però, impiegano il personale di cui dispongono per lo svolgimento del servizio in favore di tutti i propri vettori-clienti, in modo promiscuo. Con la conseguenza che in caso di cambio di appalto, ciò non consente di verificare con certezza se i lavoratori assunti dalla società appaltatrice subentrante, in applicazione della clausola sociale, siano stati impiegati con continuità, dal precedente appaltatore, nelle attività di assistenza allo specifico vettore committente.
Tale peculiarità dell’handling aeroportuale – che comporta l’oggettiva difficoltà di individuare la
continuità nello svolgimento da parte dei lavoratori della specifica attività appaltata da un determinato committente – potrebbe determinare ricadute negative sulla possibilità di utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale in favore dei lavoratori. Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, possono essere destinatari di tali trattamenti i lavoratori che, alla data della relativa domanda di concessione, vantino un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni presso l’unità produttiva perla quale è richiesto
il trattamento. Mentre il successivo comma 3 chiarisce che, per i lavoratori che passano alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, l’anzianità si computa “tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.”
Con l’interpello in esame, pertanto, si chiede di definire come si possa accertare il possesso del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro contenuto all’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, con particolare riferimento al contesto organizzativo del settore aeroportuale.
Per leggere la risposta all’istanza andare al link sottostante.
Fonte: Ministero del lavoro