Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’istanza: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art. 41 comma 2 lettera e-ter D.Lgs. n. 81/08)”. Seduta della Commissione del 25 gennaio 2024.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
INTERPELLO N. 1/2024 del 06/02/2024
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art. 41 comma 2 lettera e-ter D.Lgs. n. 81/08)”
Seduta della Commissione del 25 gennaio 2024.
Destinatario: Università degli Sudi di Milano
L’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito al seguente quesito: “A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell’assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un’interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.
Al riguardo, premesso che: (…)
la Commissione ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.
Per leggere la risposta completa all’istanza andare al link sottostante.
Fonte: Ministero del lavoro