Ministero del Lavoro, Interpello n. 16/2016 – Necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta della Commissione Interpelli all’istanza avente oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori.

COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI
(Articolo 12 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

INTERPELLO N. 16/2016 del 25/10/2016

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori.

Destinatario: Regione Marche

La Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008 che espressamente sancisce che in tutte le aziende, o unità produttive, sia “eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. […]

Per quanto sopra esposto l’istante chiede a questa Commissione un formale parere “in merito alla correttezza dell’interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori – ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti- anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero, quella che nega tale necessità”.
Considerato che l’art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”, questa Commissione ritiene di non doversi esprimere in ordine ai contenuti dell’Accordo citato.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione, visti:
a) l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al “lavoratore” il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
b) l’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in “tutte le aziende, o unità produttive” sia eletto o designato il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;

ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora “non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4” del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

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