Ministero del Lavoro, Interpello n. 2/2022 – Sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 D.Lgs. 81/08

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’istanza: interpello ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 D.Lgs. 81/08 e smi.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

INTERPELLO N. 2/2022 del 26/10/2022

Oggetto: interpello ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex art. 18 comma 1 lettera c) ed art. 41 D.Lgs. 81/08 e smi. Seduta della Commissione del 20 ottobre 2022.
Destinatario: Regione Lazio – Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria

L’interpello posto dalla Regione Lazio chiede “(…) se l’obbligo di sorveglianza sanitaria:

  1. sia da collegarsi rigidamente all’interno delle previsioni di cui all’articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all’articolo 18 siano connessi esclusivamente con l’applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute;
  2. ovvero se, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all’articolo 41″.

In pratica si richiede se la sorveglianza sanitaria sia da attivarsi anche per rischi evidenziati nella valutazione e nel relativo documento ma non espressamente previsti dalla normativa, come prescrive l’articolo 41 del D.Lgs. 81/08.

La Commissione ha risposto che gli unici rischi da considerare sono quelli dell’articolo 41:

le citate disposizioni prevedano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”.

Per leggere la risposta completa all’istanza andare al link sottostante.

Fonte: Ministero del lavoro

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