Ministero del Lavoro, Interpello n. 3/2016 – Applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 ai POS

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta della Commissione Interpelli Art. 12 all’istanza con oggetto: quesito relativo all’applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI
(Articolo 12 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

INTERPELLO N. 3/2016 del 21/03/2016

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.
Destinatario: Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) ha avanzato istanza di interpello in merito alle “modalità con cui deve essere redatto il Piano Operativo di Sicurezza per imprese di nuova costituzione, alla luce di quanto previsto dall’art. 28 comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008 che prevede che per tali imprese il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”. In particolare l’istante chiede di sapere se “il principio enunciato dal sopracitato art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008 circa la possibilità di posticipare la redazione del DVR, sia applicabile anche al POS”.
Al riguardo va premesso che l’art. 28, co 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
L’art. 89, co 1, lett. h), del d.lgs. n. 81/2008 definisce il “piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il principio enunciato dall’art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, non è applicabile al POS sia perchè non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo […]” (art. 92, co 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008), obbligo sanzionato penalmente.
E opportuno evidenziare che, in caso di costituzione di nuova impresa, l’art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, anche se consente l’elaborazione del DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a dare “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al co. 2, lett. b), c), d), e), f) e al comma 3 e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

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