Ministero del Lavoro, Interpello n. 4/2018 – Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (studenti in regime di alternanza scuola-lavoro)

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, in data 25 giugno 2018, dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro la risposta all’istanza: “Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ad interpello – seduta della Commissione del 14 giugno 2018”.

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

INTERPELLO N. 4/2018 del 25/06/2018
Istanza: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ad interpello – seduta della Commissione del 14 giugno 2018
Destinatario: Provincia Autonoma di Trento

Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ad
interpello – seduta della Commissione del 14 giugno 2018

La Provincia Autonoma di Trento ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro”.
In particolare l’istante rappresenta che «[…] Diversi Istituti scolastici promuovono la formazione degli studenti presso Maestri Artigiani, sia attraverso progetti dedicati (quale il “Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” curato dall’Agenzia del lavoro della Provincia di Trento in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1945/15) sia attraverso l’alternanza scuola–lavoro prevista dalla Legge 107/15.
Si tratta di percorsi di formazione che vengono svolti (nel caso del “Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” e in alcuni casi di alternanza scuola–lavoro), presso lavoratori autonomi (come, appunto, i Maestri Artigiani) […]».
Nello specifico il richiedente chiede di conoscere “se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs.81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso”.

Al riguardo premesso che:
(…)
la Commissione ritiene che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.

Per leggere l’istanza completa andare al link sottostante.

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