Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’istanza: “Interpello in merito alla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
INTERPELLO N. 4/2025 del 17/10/2025
Istanza: Interpello in merito alla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.
Destinatario: ANIE – Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche
Si fa riferimento alla richiesta di interpello inoltrata dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE), volta a conoscere il parere di questa Amministrazione in merito alla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità).
In particolare, la Federazione istante chiede se l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili – e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all’edilizia. In proposito, l’istante chiede se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico.
In proposito, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
(…)
Pertanto, la verifica della congruità è circoscritta, nell’ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica.
Individuato l’ambito di operatività della certificazione in esame, occorre ora soffermarsi sulla questione relativa agli obblighi di iscrizione alla Cassa edile e/o all’Edilcassa delle imprese che richiedono il rilascio del DURC di congruità. Sovviene, a tal proposito, quanto già espresso da questo Ministero con la circolare del 30 gennaio 2008 n. 5, per cui “l’iscrizione alle casse edili nonché i relativi versamenti sembrano costituire un vero e proprio onere per tutte le aziende inquadrate nell’ambito del settore edile”.
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Fonte: Ministero del lavoro


