Ministero del Lavoro, Interpello n. 5/2016 – Applicazione del d.lgs. n.81/2008 agli studi associati degli infermieri

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta della Commissione Interpelli all’istanza avente oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’applicazione del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri.

COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI
(Articolo 12 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

INTERPELLO N. 5/2016 del 12/05/2016

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’applicazione del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri.

Destinatario: Federazione Nazionale dei collegi degli infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia

La Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia (IP.AS.VI.) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicabilità del d.lgs. n. 81/2008 agli studi professionali infermieristici, in particolare chiedendo “se:
1. gli infermieri associati rientrano nella definizione di “lavoratore”;
2. gli studi professionali a cui gli infermieri sono associati sono considerati “datori di lavoro”;
3. agli infermieri è applicabile l’art. 21 del decreto in parola;
4. gli infermieri che prestano la loro attività in strutture esterne (RSA e case di cura) e queste strutture esterne sono datori di lavoro rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26;
5. se tale articolo 26 è fuori causa quando è diretto il rapporto fra lo studio associato e il cliente”.

Al riguardo la Commissione rileva, preliminarmente, che la materia di cui trattasi è oggi disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha profondamente novellato la previgente disciplina – costituita dalla L. 23 novembre 1939 n. 1815 – eliminando lo storico divieto di costituire società per l’esercizio delle professioni c.d. “ordinistiche” e prevedendo la possibilità di ricorrere ai modelli societari di cui ai Titoli V e VI del Libro V del codice civile.
La forma organizzativa dell’associazione professionale (c.d. “studio associato”) disciplinato dalla L. n. 1815/1939 è, invero, sopravvissuta alla riforma, essendo espressamente fatta salva dall’articolo 10 succitato: ne deriva, pertanto, che oggi è ancora possibile esercitare tali professioni nella forma di “studio associato” costituito sotto la vigenza della L. n. 1815/1939.
La Commissione ricorda, poi, che l’articolo 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008 definisce come “lavoratore” la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile…”. […]

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Gli infermieri associati devono essere considerati “lavoratori”, come definiti all’art. 2, co 1 lett. a) del decreto in parola, qualora svolgano la propria attività professionale “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”, oppure prestino la propria attività per conto di una società, un’associazione o un ente in qualità di soci lavoratori fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica.
Al contrario, gli infermieri associati dovranno essere considerati assoggettati alla disciplina dettata dall’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008, qualora gli stessi prestino la propria attività in autonomia e “senza vincolo di subordinazione” nei confronti del committente o dell’associazione.

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