Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
INTERPELLO N. 5/2018 del 13/09/2018
Istanza: Articolo 9, d.lgs. n. 124/2004 – Verifica regolarità appalti – Art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 276/2003
Destinatario: UGL Terziario
Oggetto:
Interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
Applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, con riguardo all’istituzione di metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti di servizi, individuate all’interno di forme di contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.
La UGL Terziario ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere la corretta interpretazione del disposto di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49.
Quest’ultimo articolo ha infatti soppresso il periodo dell’articolo 29, comma 2, del citato d.lgs. n. 276 del 2003 che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio della solidarietà del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora la stessa contrattazione abbia individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti.
In particolare, l’Organizzazione istante chiede di conoscere quale sia la portata applicativa dell’articolo 2 sopra citato e se esso abbia o meno natura retroattiva alla luce di quanto prevede l’articolo 11, Capo II, del codice civile, in materia di efficacia della legge nel tempo. In particolare, la questione viene posta con riferimento all’applicazione della nuova disciplina ai contratti collettivi che, in attuazione del richiamato articolo 29, comma 2, abbiano istituito misure di verifica e di controllo sulla regolarità complessiva degli appalti nonché agli atti contrattuali derivanti dall’applicazione di tali misure.
Al riguardo, acquisito anche il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Ufficio legislativo di questo Ministero si rappresenta quanto segue.
Il previgente articolo 29, comma 2, attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla regola in materia di solidarietà del committente di un appalto per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora fossero stati individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
L’articolo 2 del decreto-legge n. 25 del 2017 ha modificato l’articolo 29, sopprimendo il periodo ove si stabilisce che “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”. E’ stata in tal modo rimossa la possibilità per il contratto collettivo di introdurre una deroga al regime di solidarietà negli appalti.
In proposito giova precisare, preliminarmente, che la suddetta modifica normativa ha effetti dal 17 marzo 2017, data della sua entrata in vigore, senza che sia prevista alcuna disciplina transitoria né in ordine agli effetti sui contratti collettivi in corso di validità né sui contratti di appalto sottoposti a misure di controllo ai sensi di eventuali previsioni collettive attuative della disposizione abrogata.
Per leggere l’istanza completa andare al link sottostante.