Ministero del Lavoro, Interpello n. 5/2019 – Procedura di esodo incentivato con riscatto diretto a carico del datore di lavoro dei periodi contributivi aggiuntivi

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, in data 11 luglio 2019, la risposta all’istanza: “Interpello ex articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. Procedura di esodo incentivato con riscatto diretto a carico del datore di lavoro dei periodi contributivi aggiuntivi ai sensi dell’articolo 1, commi 234 e 237, della legge n. 232/2016”.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

INTERPELLO N. 5/2019 dell’08/02/2019
Istanza: Interpello ex articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. Procedura di esodo incentivato con riscatto diretto a carico del datore di lavoro dei periodi contributivi aggiuntivi ai sensi dell’articolo 1, commi 234 e 237, della legge n. 232/2016.
Destinatario: UNISIN – Unità sindacale FALCRI-SILCEA-SINFUB

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. Procedura di esodo incentivato con riscatto diretto a carico del datore di lavoro dei periodi contributivi aggiuntivi ai sensi dell’articolo 1, commi 234 e 237, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

L’UNISIN (Unità Sindatale FALCRI- SILCEA- SINFUB) ha formulato Istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questo Ministero sulla procedura di esodo incentivato con riscatto diretto a carico del datore di lavoro dei periodi contributivi aggiuntivi idonei al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 1, commi 234 e 237, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, della Direzione Centrale pensioni dell’INPS e dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.
Come è noto la disciplina di cui alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per il 2017) ha previsto, per il triennio 2017-2019, il ricorso all’assegno straordinario per il sostegno al reddito in favore dei dipendenti appartenenti al settore del credito ordinario e del credito cooperativo.
In attuazione di tale disposizione, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 aprile 2017, n. 98998, ha previsto, all’articolo 2, comma 1, che il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito ed il Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, provvedano nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, “[…] anche al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili […]” precedenti all’accesso ai predetti Fondi di solidarietà.
Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti Fondi dai datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento, con destinazione riservata alle finalità di cui all’articolo 2 del decreto citato.
Con riferimento alla disposizione in esame l’Inps, con circolare n. 188/2017, ha fornito le istruzioni operative della procedura di riscatto, riconoscendo in capo al datore dì lavoro la “facoltà” di esercizio del riscatto o della ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia da parte dei lavoratori occupati.
Quanto al quesito specifico formulato con l’istanza di interpello, codesto Sindacato ha chiesto un chiarimento sulla natura facoltativa dell’esercizio di tale riscatto, “una volta avviate le procedure per ridurre il personale con incentivo agli esodi volontari.”
In termini generali occorre considerare che il riscatto ai fini pensionistici è un istituto attivabile a discrezione del diretto interessato, con onere a proprio carico, per valorizzare ai fini pensionistici determinati periodi espressamente previsti dalla legge e scoperti da contribuzione.

Per leggere l’istanza completa andare al link sottostante.

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