(Articolo 12 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
INTERPELLO N. 6/2016 del 12/05/2016
Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo al riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile nell’arco di 24 ore secondo le disposizioni del d.lgs. n. 66/2003.
Destinatario: OR.S.A.
L’Organizzazione Sindacati Autonomi e di base (OR.S.A.), ha avanzato istanza di interpello in merito ai seguenti quesiti:
1. può il datore di lavoro, in deroga alle disposizioni del d.lgs. n. 66/2003, predisporre servizi per il personale mobile (personale che svolge attività connesse con la sicurezza) che comprendano due distinte prestazioni lavorative intervallate con RFR (riposo fuori residenza) senza la garanzia delle 11 ore di riposo giornaliero minimo previsto a partire dall’inizio della prestazione e con una quantità di lavoro superiore alle 13 ore in un arco temporale di 24 ore?
2. può altresì predisporre i servizi in parola senza una specifica valutazione del rischio?
Al riguardo va premesso che l’art. 28, co 1, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto non ritiene di potersi esprimere in merito a questioni riguardanti l’interpello di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 124/2004. In riferimento al secondo quesito, premesso che la Commissione non può esprimersi in quanto lo stesso non è di carattere generale poiché correlato ad una specifica situazione organizzativa, ritiene tuttavia opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi all’organizzazione del lavoro.