Ministero del Lavoro, Interpello n. 6/2018 – Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza)

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, in data 18 luglio 2018, dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro la risposta all’istanza: “Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ad interpello «Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo» – seduta della Commissione del 18 luglio 2018”.

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

INTERPELLO N. 6/2018 del 18/07/2018
Istanza: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ad interpello «Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo» – seduta della Commissione del 18 luglio 2018.
Destinatario: Cub Trasporti

L’organizzazione Cub Trasporti ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in relazione ai seguenti quesiti:

1. «tenuto conto che in tutti i settori produttivi in cui vi sono mansioni di sicurezza attinenti all’incolumità dei lavoratori e dei terzi, vi può essere l’esigenza di monitorare la cosiddetta “vigilanza” dell’operatore e fermo restando l’obbligo giuridico delle aziende a garantire misure di tutela della salute e della sicurezza anche in caso di errore, disattenzione e imprudenza dell’operatore, tale obbligo può ritenersi assolto con l’adozione di misure e dispositivi per il controllo della “vigilanza”, individuati e adottati dalla stessa impresa senza che essa – pur nella sua complessità connessa al fattore umano – sia stata preventivamente definita in termini oggettivi, al fine di consentire alle Istituzioni ed in particolare all’Organo di vigilanza di verificarne la rispondenza alle concrete necessità in relazione all’efficacia dei dispositivi alle misure organizzative adottate e alle altre norme poste a tutela dei lavoratori e dei terzi»;
2. «l’obbligo giuridico posto dalla legge in capo alle aziende – comprese quelle che eserciscono il trasporto ferroviario – di adottare nell’esercizio dell’attività produttiva le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, può ritenersi assolto – in tema di “controllo della vigilanza” degli operatori impiegati in attività rischiose – con il solo assenso di conformità dei dispositivi ritenuti dalle stesse più convenienti, del Ministero dei trasporti e dell’ANSF o tale obbligo deve essere inteso nel senso che le stesse debbano, necessariamente, ricercare, adottare ed avvalersi di mezzi, metodi, tecnologie e sistemi, tecnicamente realizzabili, di concezione più moderna, quando questi siano tali da migliorare, ai sensi del D.lgs. 81/2008, le condizioni di salute, sicurezza e benessere lavorativo».

In merito la Commissione rappresenta che, nell’ambito del trasporto ferroviario, l’adozione
di strumenti per il controllo dell’attività del “macchinista” è da ritenersi obbligatoria sulla base di norme nazionali ed europee, pertanto il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle prescrizioni ivi previste.

Inoltre, si evidenzia che l’assenso di conformità dei dispositivi per il controllo della vigilanza
del macchinista da parte del Ministero dei Trasporti e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza
ferroviaria, non determina di per sé una presunzione di conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni.

Per leggere l’istanza completa andare al link sottostante.

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