Ministero del Lavoro, Interpello n. 8/2019 – Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – Medico Competente comunicazione informazioni ex art. 40 comma 1

Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro la risposta all’istanza: “Medico Competente – avvicendamento nel corso dell’anno – obbligo trasmissione informazioni – mancanza sorveglianza anno precedente”.

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

INTERPELLO N. 8/2019 del 02/12/2019
Istanza: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 – risposta da interpello -Medico Competente – comunicazione delle informazioni ex art. 40, comma 1 – avvicendamento nel corso dell’anno – obbligo trasmissione informazioni – mancanza sorveglianza anno precedente – seduta della Commissione 2.12.2019

Destinatario: Associazione sindacale CIMO

Oggetto:
Interpello ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in ordine al Medico Competente cui spetta la comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno ed all’obbligo di trasmissione delle suddette informazioni “anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”.
Seduta della Commissione del 2 dicembre 2019.

L’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) ha formulato istanza di interpello per
conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti concernenti le informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare: “a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati di cui detto in precedenza nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)”; “l’invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”.
Al riguardo, premesso che: (…)
la Commissione, per quanto attiene il primo quesito, rileva che l’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Tuttavia, in un’ottica prettamente operativa, si segnala che l’INAIL ha già fornito (sul proprio sito istituzionale) indicazioni al riguardo, precisando che: “L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”.
Per quanto concerne il secondo quesito, in base ad un’interpretazione letterale del citato articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale.
Sul punto l’INAIL si è già espresso (sul proprio sito istituzionale), evidenziando che: «Dal momento che l’art. 40 prescrive l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno, dovendosi intendere per sorveglianza sanitaria “l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell’anno, vige l’obbligo di invio dei dati inerenti l’esposizione ai rischi lavorativi specifici».

Per leggere l’istanza completa andare al link sottostante.

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