istanza:Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente
n. 8/2015
destinatario: CISL
La CISL nazionale ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai due seguenti quesiti:
1) se “ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/08 e s.m.i. il lavoratore che può fare richiesta di visita medica, deve essere esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell’ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo”;
2) se ai sensi dell’articolo 25, comma 1. lettera I), del d.lgs. n.81 del 2008, il medico competente, nello svolgimento dell’obbligo a suo carico di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, “è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione”.
Per quanto riguarda il quesito relativo ai lavoratori autorizzati a fare richiesta di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, la Commissione evidenzia che a norma dell’articolo 41, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 la stessa è effettuata dal medico competente:
a) “nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6” del medesimo decreto;
b) “qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi lavorativi”.
La Commissione rileva, inoltre, che l’articolo 41, comma 2, lettera c), del medesimo d.lgs. n. 81/2008 sancisce che la sorveglianza sanitaria comprende anche la “visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.
Per quanto riguarda, invece, il quesito relativo all’obbligo, per il medico competente, di visitare gli ambienti di lavoro, la Commissione rileva che l’articolo 25, comma 1, lettera I), del d.lgs, n. 81/2008, prevede che tali ambienti siano visitati “almeno una volta all’anno o a cadenza diversa”, stabilita dallo stesso medico competente “in base alla valutazione dei rischi” e che l’eventuale indicazione di una “periodicità diversa dall’annuale” debba “essere comunicata al datare di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
In merito al primo quesito, la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l’unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi.
In merito al secondo quesito, relativo all’obbligo per il medico competente di visitare i luoghi di lavoro, la Commissione, considerato che tale obbligo è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per… (prosegue al primo link)