Ministero del Lavoro: pubblicati i moduli per la richiesta di pagamento dei contributi non erogati del 5×1000

Sono disponibili i moduli per la richiesta di pagamento dei contributi nei casi di: assenza di conto corrente; perenzione amministrativa; per trasferimenti non andati a buon fine e per enti che non hanno comunicato le coordinate bancarie all’Agenzia delle Entrate.

E’ necessario premettere che le richieste di “accesso al contributo” vanno fatte esclusivamente all’Agenzia delle Entrate, non al Ministero del Lavoro, con le modalità indicate dalla stessa Agenzia delle Entrate sulla sezione del 5 per mille del proprio sito www.agenziaentrate.gov.it.

Ogni anno l’Agenzia delle Entrate raccoglie le richieste di contributo che le sono state inoltrate dagli enti, ne valuta l’ammissibilità e pubblica gli elenchi degli ammessi e degli esclusi. Normalmente questi elenchi sono pubblicati il secondo anno successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di contributo (es. nel 2014 sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi e degli esclusi per le domande presentate nell’anno 2012 e relative ai redditi 2011).

L’Agenzia delle Entrate dopo aver pubblicato gli enti ammessi al contributo trasmette al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli elenchi con le coordinate IBAN dei conti corrente per poter effettuare i bonifici (normalmente sono quattro nel periodo che va da luglio/agosto a aprile/maggio dell’anno successivo).

Questi elenchi non sono esaustivi di tutti i soggetti ammessi al contributo mancando gli enti che non hanno comunicato le coordinate del conto corrente all’Agenzia delle Entrate e gli enti il cui pagamento è sospeso in attesa dell’esito dei controlli sui requisiti di ammissibilità.

Il Ministero del Lavoro si riserva di erogare direttamente il contributo del cinque per mille di importo inferiore a mille euro agli enti che non hanno comunicato le coordinate IBAN all’Agenzia delle Entrate e che dichiarano esplicitamente di non avere e di non volere un conto bancario/postale. In tal caso il pagamento avverrà in contanti al legale rappresentante dell’Ente presso la cassa della Tesoreria provinciale della Banca d’Italia (modulo enti privi di conto corrente).

Insieme con l’ultimo elenco di pagamento, l’Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero del Lavoro anche l’elenco degli enti che non hanno comunicato le coordinate bancarie (NoIBAN). Il Ministero del Lavoro pubblica sul proprio sito, nella sezione del cinque per mille per l’anno di interesse, l’elenco degli enti NoIBAN che da quel momento potranno essere liquidati a seguito di apposita richiesta da inoltrare al Ministero stesso (modulo NoIBAN).

Ogni anno vengono effettuati oltre 30 mila pagamenti per il contributo cinque per mille e può accadere che alcuni di questi non vadano a buon fine. Le cause prevalenti sono dovute sia agli enti, qualora il conto viene spostato o chiuso, sia alle banche, quando il cambiamento della ragione sociale dovuto a fusioni, modificando il codice ABI della banca, modifica a sua volta il codice IBAN usato per fare il bonifico.

In questi casi, se l’ente non comunica all’Agenzia delle Entrate il nuovo codice IBAN, gli importi, non potendo raggiungere il destinatario, vengono dirottati in un conto speciale presso la Banca d’Italia (storno in contabilità speciale per pagamenti di elenchi dell’Agenzia delle Entrate) o presso l’Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (storno in IGEPA per pagamenti diretti del Ministero del Lavoro) dove restano disponibili per il pagamento fino al termine all’esercizio finanziario successivo a quello in cui sono state stornate.

In entrambi i casi gli enti devono comunicare il prima possibile le nuove coordinate alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.

Invece per quanto riguarda la richiesta di pagamento al Ministero del Lavoro questa deve sempre essere fatta nel caso di uno storno IGEPA (utilizzando il modulo storno IGEPA) mentre nel caso di uno storno in contabilità speciale è preferibile chiedere informazioni tramite email all’indirizzo: Quesiti5perMille@lavoro.gov.it perché nella maggior parte dei casi è sufficiente la sola trasmissione all’agenzia delle entrate.

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