Ministero della salute, le nuove disposizioni sul fumo in vigore dal 2 febbraio

Il Ministero della salute pubblica uno schema che riassume le principali novità, in vigore dal 2 febbraio, introdotte dal Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016 che recepisce la Direttiva europea 2014/40/UE. Obiettivo del decreto: assicurare un elevato livello di protezione della salute dissuadendo i consumatori, in particolare i più giovani, dall’acquisto e dal consumo di prodotti contenenti tabacco e nicotina.

Il 2016 si apre con un evento importante per la lotta al tabagismo, che rappresenta un ulteriore passo nella direzione di una sempre più efficace protezione dei cittadini dai gravissimi danni alla salute causati dal consumo di prodotti del tabacco e dall’esposizione al fumo passivo.

E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016 che recepisce la Direttiva europea 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. La Direttiva 2014/40/UE abroga la Direttiva 2001/37/CE (recepita con Decreto Lgs. n.184 del 24 giugno 2003) ed è finalizzata ad assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori dall’acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina.

Dopo la Legge 3 del 16 gennaio 2003 (art. 51) “Tutela della salute dei non fumatori”, si tratta del principale intervento normativo in materia di tabacco degli ultimi anni.

Le principali novità:
– Introduzione sulle confezioni di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua delle “avvertenze combinate” relative alla salute: testo, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo (800.554.088). Le avvertenze occuperanno il 65% del fronte e del retro delle confezioni e dell’eventuale imballaggio esterno.
– Divieto di additivi che rendono più “attrattivo” e “più nocivo” il prodotto del tabacco (es: caffeina, vitamine, coloranti delle emissioni, nonché additivi che facilitino l’inalazione o l’assorbimento di nicotina e che abbiano proprietà cancerogene, mutageniche o tossiche).
– Abolizione dei pacchetti da 10 sigarette e delle confezioni di tabacco da arrotolare contenenti meno di 30 grammi di tabacco.
– Divieto di utilizzare nell’etichettatura elementi promozionali e fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute o per lo stile di vita, ad un gusto o un odore etc.
– Divieto di apporre sulle etichette informazioni relative al contenuto di catrame, nicotina o monossido di carbonio, ritenute ingannevoli per il consumatore che, nel confronto tra più prodotti, tende a preferire quello con minori quantità di tali sostanze, ritenendolo meno nocivo.
– Divieto di “aromi caratterizzanti” nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare. Per “aromi caratterizzanti” si intendono: odori o gusti chiaramente distinguibili, dovuti a un additivo o a una combinazione di additivi, come: frutta, spezie, erbe etc.
– Divieto di vendita a distanza transfrontaliera (on line) ai consumatori di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina.

Sono state, inoltre, introdotte in decreto alcune disposizioni non espressamente previste dalla Direttiva, ma fortemente sostenute dal Ministero della salute, in quanto coerenti con l’obiettivo di assicurare la maggior protezione possibile per i minori, anche favorendo la denormalizzazione del fumo per ridurre l’accettabilità sociale di tale comportamento:
– divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco di nuova generazione;
– divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza;
– divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia;
– inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori;
– verifica dei distributori automatici, possibilmente al momento dell’istallazione e comunque periodicamente, al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dell’età dell’acquirente.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo